ICI - Imposta comunale sugli immobili - Esenzione dell'ICI sulla prima casa
ICI - Imposta comunale sugli immobili - Esenzione dell'ICI sulla prima casa
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| ICI - Imposta comunale sugli immobili |
| Chi deve pagare |
| Esenzione dell'ICI sulla prima casa |
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Esenzione dell'ICI sulla prima casa
In data 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno prossimo, dal pagamento dell'imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze (limitatamente a n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio, se distintamente accatastati).
Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.
Si chiarisce, inoltre, che l'avviso inviato dal concessionario EQUITALIA POLIS - SPA, e gli allegati bollettini, non tengono conto delle novità suddette. Il bollettino dovrà, quindi, essere utilizzato per pagare l'ICI dovuta sugli immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili)
diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze secondo le seguenti aliquote:
- Immobili adibiti ad abitazione principale e concesse in comodato d’uso gratuito o in locazione ai parenti in linea retta entro il 1° grado 6,50 per mille
- Altri Immobili 7 per mille
- Immobili non locati e/o senza contratto registrato da almeno 2 anni 7,50 per mille
- Aree edificabili e terreni 7 per mille
Il versamento deve essere effettuato in Acconto entro il 16 GIUGNO 2010 e il Saldo entro il 16 Dicembre 2010 sul conto corrente n: 88639117 intestato a : Equitalia Polis Spa San Sebastiano al Vesuvio – NA – ICI;
Resta fermo l’obbligo di presentazione della Dichiarazione, su modello ministeriale, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 18 dic. 1997 n. 463 concernente la disciplina del modello Unico unificato.
Nei casi in cui debba essere presentata denuncia (es.: riduzioni d’imposta per: abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili, aree fabbricabili e variazioni catastali) su modello ministeriale i termini di presentazione sono quelli previsti per la dichiarazione dei redditi.
La mancata presentazione della dichiarazione nei casi previsti determina l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 14 del D.Lgs. 504/1992.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi nei giorni da LUNEDI al VENERDI DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00 o al seguente numero telefonico: 081/7867132

